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Deposito Bilanci

I seguenti soggetti sono tenuti a depositare ogni anno una copia del bilancio di esercizio all'Ufficio del Registro imprese nella cui circoscrizione è ubicata la propria sede legale:

  • Società a responsabilità limitata (Srl);
  • Società per azioni (Spa);
  • Società in accomandita per azioni (Sapa);
  • Società in nome collettivo (Snc) e Società in accomandita semplice (Sas) interamente possedute da società di capitali obbligate a redigere il bilancio consolidato;
  • Società cooperative e loro consorzi;
  • Consorzi Fidi;
  • Consorzi con attività esterna;
  • Società consortili;
  • Società estere aventi sede secondaria in Italia;
  • Mutue assicuratrici;
  • Enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto privato;
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE).

Alcuni soggetti (Spa, a esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; Sapa; Consorzi Fidi), sono tenuti inoltre a depositare per l'iscrizione l'elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio, corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci dalla data di approvazione del bilancio precedente. Sono escluse le cooperative e gli altri soggetti sopra elencati.
A partire dal 1° gennaio 2000 il deposito dell’elenco soci deve essere effettuato solo nel caso in cui tale elenco sia variato rispetto a quello già iscritto nel Registro imprese. La Legge 2/2009 ha soppresso il libro soci di Srl e Società Consortili a Responsabilità Limitata. Contestualmente, per i medesimi soggetti è stato abrogato anche il deposito dell'elenco soci al momento della presentazione del bilancio.

Termini per la presentazione
Il bilancio di esercizio deve essere depositato al Registro imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione. Nel caso di ritardato deposito, agli amministratori verrà applicata una sanzione amministrativa di importo variabile a seconda dei casi.

Modalità di presentazione
Le pratiche vanno presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio Telemaco, utilizzando il dispositivo di firma digitale (smart-card).

Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere corredato:

  • dalla relazione sulla gestione degli amministratori (tale documento può essere omesso, se il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, purché la nota integrativa contenga le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 C.C.);
  • dalla relazione del collegio sindacale (se esistente);
  • dal verbale di approvazione dell'assemblea.



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