La giustizia digitale … accelera!

Processo Telematico

Tantissime novità sono arrivate dal mondo della giustizia digitale negli ultimi mesi e, tra queste, in rilievo la facoltà dei depositi telematici dinanzi la Corte di Cassazione e quella che consente al cancelliere il rilascio in forma di documento informatico della formula esecutiva dei titoli giudiziali.

Il PCT in Cassazione.

Dal 31 marzo 2021 la Corte di Cassazione avrà la possibilità di ricevere depositi telematici con valore legale da parte dei difensori; è stato infatti pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, il decreto del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2020 con il quale viene dato atto dell’installazione e dell‘idoneità delle attrezzature informatiche per la ricezione di atti depositati telematicamente presso la Suprema Corte. La pubblicazione del citato decreto consente quindi l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 221, comma 5, del decreto legge n. 34/2020 il quale, anche a seguito della conversione in legge e delle ulteriori e successive norme emanate, risulta tutt’ora così vigente:

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonchè l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Naturalmente nessun obbligo per i difensori i quali decideranno se, dal 31 marzo 2021, depositare telematicamente i loro atti e documenti o proseguire con il tradizionale deposito nella cancelleria fisica della Corte di Cassazione: ad avviso di chi scrive, infatti, non può operare, quanto alla Suprema Corte, Il comma 2 dell’articolo 221 del decreto legge 34/2020 il quale dispone che “Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all’articolo 16 bis, comma 1 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.”.

Dal coordinamento delle norme sopra richiamate e dalla lettura attenta del comma 5 dell’articolo 221 decreto legge 34/2020, appare evidente, quanto alla Corte di Cassazione, la facoltà di deposito telematico di atti e documenti e non anche l’obbligo: “…il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica…”. Quanto alle modalità con le quali effettuare i depositi è bene precisare che valgono le stesse regole, disposizioni e specifiche tecniche già vigenti per i Tribunali e le Corti d’Appello. E’ auspicabile, anche e soprattutto in considerazione del periodo emergenziale dovuto alla pandemia e dall’aumento dei contagi, che la data del 31 marzo 2021 per i depositi telematici in Cassazione venga rispettata anche se preoccupano le diverse versioni degli schemi XSD predisposte da DGSIA per tali depositi l’ultima della quale, la versione 8, è stata pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia il 12 marzo 2021.

La formula esecutiva telematica.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 è consentito al cancelliere il rilascio, in forma di documento informatico, della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi sempre in modalità telematica da parte del difensore. Il legislatore ha, quindi, finalmente recepito e trasfuso in norma le richieste del gruppo di lavoro della FIIF, la fondazione del Consiglio Nazionale Forense che sin dallo scorso marzo invocava l’introduzione di tale modifica normativa. Il riferimento è naturalmente alla formula esecutiva che, ai sensi dell’art. 475 c.p.c. deve accompagnare le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, affinché gli stessi possano valere come titolo per
l’esecuzione forzata.

Art. 475 c.p.c.
(Spedizione in forma esecutiva)

“Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione in nome del Re Imperatore e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 23 – comma 9 bis

“La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è
sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo
periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.”.
La norma precisa che:
– la copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula;
– il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall’art. 153 disp. att. c.p.c.);
– il difensore (o il dipendente di cui si avvale la PA) può estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Tale copia, munita dell’attestazione di conformità (ex art. 16 undecies del D.L. n. 179/2012) equivale all’originale.

È infatti l’art. 16 undecies del decreto-legge n. 179/2012 a disciplinare le modalità dell’attestazione di conformità dei documenti informatici, prevedendo che quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico e può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. Il Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense ha realizzato e pubblicato sul proprio sito i modelli di attestazione di conformità distinguendo quello da utilizzarsi per la copia esecutiva da quello che va adoperato, invece, per la copia conforme (o per le copie conformi) alla copia esecutiva; imodelli sono raggiungibili qui.

AVV. Maurizio Reale