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Il servizio consente alle aziende di comunicare al Registro delle imprese diverse categorie di dati e documenti utili a certificare la costituzione di un imprese, la modifica del suo assetto societario, la eventuale cancellazione ed il suo andamento finanziario. Questi servizi sono diversi e con diverse peculiarità.

Deposito di Bilanci

E’ dedicato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio al Registro Imprese, e non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica. Questo servizio permette di compilare e spedire la pratica di deposito che, nei casi previsti dalla norma, può contenere anche l’elenco soci.

E’ inoltre possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica.

Comunicazione Unica di Impresa

La Comunicazione Unica permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali e assicurativi necessari all’avvio di un’attività imprenditoriale e successivamente in caso di modifiche o cancellazione della stessa.
In concreto corrisponde ad una singola pratica digitale, strutturata nei seguenti file:

  • Un documento riportante i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti
  • I moduli per richiedere l’iscrizione al Registro Imprese
  • I moduli per l’Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere il codice fiscale e la partita IVA
  • I moduli INPS per richiedere l’iscrizione dei dipendenti o dei lavoratori autonomi
  • I moduli INAIL per aprire la posizione assicurativa.

Termini per la presentazione

Il bilancio di esercizio deve essere depositato al Registro imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione.

Nel caso di ritardato deposito, agli amministratori verrà applicata una sanzione amministrativa di importo variabile a seconda dei casi.

Modalità di presentazione

Le pratiche vanno presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio Telemaco, utilizzando il dispositivo di firma digitale (smart-card).

Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere corredato:

  • dalla relazione sulla gestione degli amministratori (tale documento può essere omesso, se il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del Codice Civile, purché la nota integrativa contenga le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 C.C.);
  • dalla relazione del collegio sindacale (se esistente);
  • dal verbale di approvazione dell’assemblea.

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